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Infortunio in itinere in bici: l'intervento della FIAB
posted by Presidente on 03/08/2011

Riportiamo qui a seguire un comunicato stampa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB onlus).
 
Grazie dell’attenzione, saluti cordiali
Fiab CICLOBBY onlus
 
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INFORTUNIO IN BICICLETTA NEI PERCORSI CASA-LAVORO
ANCORA NULLA DI FATTO
FIAB SCRIVE NUOVAMENTE A MINISTERO LAVORO E PARLAMENTARI "AMICI DELLA BICI"
 
 
 
 
 
Nonostante una petizione della FIAB di oltre 10.000 firme conclusasi a febbraio 2010 e supportata da delibere di adesione e sostegno di Enti locali e territoriali per chiedere che l'infortunio in bicicletta nei percorsi casa-lavoro fosse espressamente riconosciuto dalla normativa vigente. Nonostante la consegna di tale petizione nelle mani del gruppo interparlamentare "amici della bicicletta" affinché venisse attivato il necessario iter legislativo di modifica della norma esistente (art. 12 D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000). Nonostante una successiva lettera della FIAB all'INAIL perché almeno si iniziasse a riconsiderare la materia nel caso di utilizzo dei sistemi di bike sharing ormai diffusi in molte città italiane, equiparabili a sistemi di trasporto pubblico. Nonostante la proposta di legge sulla mobilità ciclistica del Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo per istituire la “Giornata nazionale della Bicicletta”. Nonostante tutto ciò, ancora oggi, chi subisce un infortunio nel tragitto casa-lavoro utilizzando la bicicletta, per essere risarcito dall’Inail, deve dimostrare che l’utilizzo di quel mezzo era effettivamente “necessario". Sicuramente un deterrente a tutte le campagne (nazionali, regionali e locali) su sicurezza stradale e mobilità alternativa e sostenibile attivate da vari soggetti pubblici e privati, a diverso titolo, nel nostro Paese.
 
Così la FIAB, a firma del suo responsabile del Servizio legale, Eugenio Galli, ha scritto alla Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro perché l’interpretazione della norma sia rivista in chiave sistematica, quindi guardando all’intero quadro legislativo esistente, e sappia tenere conto dei più recenti indirizzi a favore della bici in quanto mezzo di trasporto sostenibile, rispondendo alle esigenze di miglioramento del traffico e della sicurezza stradale, alla prevenzione e riduzione del rischio sulle strade, alla promozione della salute e di una mobilità attiva.
 
«Fra le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro contenute nel decreto legislativo n. 38 del 23.2.2000 – precisa Eugenio Galli – l’articolo 12 introduce la copertura assicurativa del lavoratore durante i suoi spostamenti, cioè per i cosiddetti “infortuni in itinere”. La norma recita: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
 
«Proprio la disposizione legislativa che ha introdotto l’infortunio in itinere – prosegue Eugenio Galli – appare da un lato poco chiara, rispetto ad alcune espressioni vaghe e indeterminate (il “percorso normale”, le interruzioni o deviazioni “necessitate”, l'uso “necessitato” del mezzo privato) alimentando diverse interpretazioni, dall’altro, non effettua distinzioni relative ai mezzi di trasporto.
Ancorandosi a questo testo, che è la traduzione legislativa di principi di natura giurisprudenziale, si è andata costruendo un’interpretazione che, forse tesa a contenere le richieste di indennizzo, finisce col penalizzare anche chi sceglie la bici per i propri spostamenti».
 
La bicicletta viene considerata alla stregua di qualsiasi mezzo di trasporto privato, nonostante faccia bene alla salute individuale e collettiva e, con il suo minor ingombro, contribuisca al decongestionamento delle strade e sia largamente incentivata dalle politiche di mobility management all’interno dei piani della mobilità aziendale. In contrapposizione a tutto ciò al ciclista che, lungo il tragitto quotidiano casa-lavoro, subisce un infortunio, viene negata la copertura assicurativa dell’Inail, salvo che egli provi la effettiva necessità di utilizzare la bici, anziché servirsi del trasporto pubblico.
 
Poiché l’art. 12 D.Lgs. 38/2000 non contiene distinzioni relative ai mezzi di trasporto e considerando che, tanto la mobilità con trasporto pubblico quanto quella pedonale, non richiedono di essere “necessitate”, secondo Eugenio Galli «occorre interpretare l'intenzione del legislatore per pervenire ad una soluzione ragionevole e normativamente fondata, con specifico riferimento alla mobilità in bici. Per questo la FIAB ritiene che già nell’attuale formulazione della norma anche per il trasporto in bici non debba essere richiesto il requisito della necessità».
 
Nella lettera al Ministero del Lavoro, Eugenio Galli spende alcune parole pure a favore del bike sharing i cui utilizzatori, secondo il Ministero, sarebbero pure esclusi dalla copertura assicurativa in caso di incidenti nei tragitti casa-lavoro in quanto il servizio di bike sharing – ha dichiarato il Ministero del Lavoro in una nota alla FIAB – «non può essere considerato un servizio di trasporto pubblico» giacché, in base alla norma di riferimento, «non rileva la proprietà del mezzo di trasporto utilizzato, che può essere del lavoratore o di un terzo, ma rileva il controllo che il lavoratore può esercitare sulla conduzione dello stesso, e sulle condizioni di rischio legate alle scelte di guida del mezzo».
 
In contrapposizione a tale tesi, Galli riporta l'esperienza in corso a Milano dove le bici del bike sharing sono pubbliche, in quanto di proprietà dell’Azienda trasporti; il servizio è stato definito di pubblica utilità sin dalla delibera che lo ha istituito; le tariffe sono decise dal Comune. A ciò si aggiunga che diverse aziende, private e pubbliche (da ultimo, la Regione Lombardia), hanno sottoscritto abbonamenti di bike sharing con il gestore, a disposizione dei dipendenti anche per la mobilità legata ad esigenze di servizio. Tutto ciò, secondo Galli, rappresenta un elemento rilevante al fine dell’integrazione della copertura assicurativa per gli infortuni in itinere per gli utenti del servizio di bici in condivisione.
 
Ma per sciogliere, se possibile definitivamente, ogni dubbio la FIAB è tornata alla carica anche con l'Intergruppo parlamentare Amici della Bicicletta per chiedere che sia immediatamente presentata una proposta di integrazione alla legge esistente, considerato che dal 10 febbraio 2010, quando furono consegnate le 10.000 firme a favore della modifica e nonostante l'impegno ad attivarsi, di fatto nessuna azione legislativa è stata messa in campo.
 
In una lettera al Presidente dell'Intergruppo, On. Mario Cavallaro, il responsabile Sicurezza della FIAB, Edoardo Galatola ha chiesto tra l’altro che l’art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 23/2/2000, riporti in maniera inequivocabile la precisazione che: «L’uso della bicicletta è comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico». Secondo Galatola la modifica potrebbe essere introdotta in fase di discussione del testo di legge di iniziativa del Ministro Prestigiacomo sulla mobilità ciclistica, istitutiva della Giornata nazionale della Bicicletta «per la quale abbiamo anche chiesto audizione presso la Commissione Trasporti della Camera in data 24 luglio u.s.».
 
I documenti a firma di Galli e Galatola sono interamente consultabili su http://fiab-onlus.it/infortuni/
 
 
 
Lello Sforza
Ufficio Stampa FIAB onlus
(Federazione Italiana Amici della Bicicletta)
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